Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di cui possono beneficiare Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati, e dal 2026 con le nuove regole applicative pubblicate il 19 dicembre 2025, anche gli enti del terzo settore.
Attivo dal 25 dicembre 2025 il nuovo Conto Termico ha una dotazione di 900 milioni annui per interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Si tratta di un rimborso diretto erogato per importi fino a €15.000 sul conto corrente del soggetto responsabile. Per le aziende questo significa poter ammortizzare in pochi anni il costo dell’intervento, senza problemi di capienza fiscale.
Soggetti ammessi: focus sulle imprese
Tra i Soggetti ammessi rientrano tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o agrario che hanno la disponibilità dell’edificio (proprietà, locazione, altro diritto reale o personale di godimento) in cui viene realizzato l’intervento. In particolare sono considerate imprese tutte le entità che esercitano un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica: ditte individuali, società di persone e di capitali, aziende agricole, imprese forestali, consorzi, ATI/RTI e società di scopo.
Per l’accesso agli incentivi è richiesto che l’impresa non sia in stato di difficoltà ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato e non sia destinataria di ordini di recupero per precedenti incentivi ritenuti illegali e incompatibili con il mercato interno.
Soggetto Responsabile, deleghe e ruolo ESCo
Il Soggetto Responsabile è il soggetto che sostiene le spese, presenta la domanda al GSE, sottoscrive il contratto, riceve gli incentivi e conserva la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i cinque anni successivi all’ultima rata. Questo soggetto può delegare un Soggetto Delegato (per esempio un tecnico per l’uso del portale e la gestione del contratto, ma la responsabilità legale delle dichiarazioni rese rimane in capo al Soggetto Responsabile.
Le imprese possono scegliere di affidarsi a una ESCO certificata UNI CEI 11352 come noi di Replanet, che può operare come Soggetto Responsabile stipulando un contratto di servizio energia o di prestazione energetica, oppure agire come mandataria con mandato irrevocabile all’incasso dell’incentivo. Questa opzione consente alle imprese di esternalizzare la progettazione, la pratica GSE e la gestione dei flussi finanziari legati all’incentivo.
Quando scade il Conto Termico
Buone notizie! Il Conto Termico 3.0 è stato concepito come incentivo strutturale e non ha una scadenza fissa, ma opera su base di budget annuale con regole che possono essere aggiornate nel tempo. Per chi pianifica interventi nel 2026, è però fondamentale rispettare i tempi tecnici di esecuzione lavori e presentazione della domanda, che deve avvenire entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi.
Conto Termico 3.0 chi può accedere
La grande novità del 2026 è l’apertura strutturata al terziario privato, oltre che al residenziale e al settore agricolo, includendo negozi, uffici, hotel, capannoni, logistiche e stabilimenti produttivi. Sono ammissibili gli interventi su edifici in ambito terziario compatibili, e su edifici residenziali se collegati a soggetti che svolgono attività economica.
Il requisito di base è che l’intervento venga effettuato su un edificio esistente con impianto termico esistente, nel quale si sostituisce o si potenzia un generatore di calore che alimenta le stesse utenze ante e post intervento.
Gli interventi ammessi: cosa incentivare
Con il Conto Termico è possibile finanziare:
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche o a gas che utilizzano energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW.
- la sostituzione degli impianti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, inclusa l’installazione di pompe di calore “add on” su caldaie a condensazione esistenti, sempre fino a 2.000 kW.
- la sostituzione di impianti esistenti o per serre, fabbricati rurali e processi produttivi con generatori a biomassa, compresi sistemi ibridi con pompa di calore e obbligo di contabilizzazione sopra i 200 kW.
- l’installazione di impianti solari termici e sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore, particolarmente interessanti per hotel, palestre, strutture sanitarie e industrie con grandi consumi di acqua calda.
Requisiti tecnici chiave per pompe di calore e sistemi ibridi
Per accedere all’incentivo, le pompe di calore e i sistemi ibridi devono rispettare specifici requisiti minimi di efficienza indicati negli allegati tecnici del decreto (SCOP, SEER e, per le pompe a gas, valori di efficienza stagionale). Le Regole Applicative richiedono inoltre la presenza di sistemi di termoregolazione evoluta (classi V, VI, VII, VIII o equivalenti nei centralizzati) e la corretta regolazione ed equilibratura dell’impianto di distribuzione.
Per impianti con potenza termica utile nominale complessiva superiore a 200 kW, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e l’esecuzione di diagnosi energetica ante-operam e attestato di prestazione energetica post-operam. Questi obblighi sono molto rilevanti per capannoni, hotel, centri commerciali e grandi strutture del terziario.
Sostituzione, potenziamento e continuità di servizio
Il Conto Termico 3.0 richiede che l’intervento configuri la sostituzione totale o parziale di un impianto esistente, con erogazione di calore alle stesse utenze servite prima e dopo. Un incremento di potenza superiore al 10% rispetto alla potenza ante-operam è considerato potenziamento, che rimane ammissibile se motivato e documentato nella relazione tecnica e nell’asseverazione del progettista.
Per le aziende che vogliono aumentare la capacità produttiva o la superficie climatizzata, è quindi importante pianificare fin da subito il dimensionamento in relazione ai fabbisogni reali, per mantenere il progetto pienamente incentivabile.
Come calcolare l’incentivo
Il contributo si calcola applicando specifici coefficienti e massimali alle spese ammissibili definite nelle Regole Applicative. Rientrano in queste spese lo smontaggio e lo smaltimento del generatore sostituito, la fornitura e posa delle nuove apparecchiature (generatori, reti, sistemi di regolazione, contabilizzazione, trattamento acqua, sonde geotermiche) e le prestazioni professionali (progetto, diagnosi, APE, direzione lavori, asseverazioni).
In termini pratici, per un’impresa è importante capire che l’incentivo non copre solo “la macchina”, ma l’intero intervento chiavi in mano, entro i massimali specifici per tipologia di tecnologia e zona climatica.
Documenti e verifiche: cosa serve davvero
La checklist documentale deve essere coerente con gli schemi e gli allegati delle Regole Applicative, che indicano in dettaglio quali documenti caricare sul portale e come redigerli. Oltre a fatture, schede tecniche, diagnosi e APE, sono richiesti certificati di smaltimento del generatore sostituito, relazioni tecniche di progetto sopra determinate soglie di potenza, documentazione fotografica strutturata e, nei casi di ESCo, copia dei contratti di prestazione energetica. La corretta predisposizione di questi documenti è decisiva, perché il GSE può richiedere integrazioni o rigettare la domanda in caso di carenze formali o tecniche, anche dopo l’erogazione dell’incentivo in caso di controlli successivi.
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