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Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico: cos’è, chi la rilascia e cosa fare per averla

La dichiarazione di conformità (DiCo) è il documento con cui l’impresa che ha realizzato un impianto elettrico certifica di averlo costruito nel rispetto del DM 37/2008.

Può sembrare una formalità e invece è un documento che in alcuni momenti serve eccome: quando vendi casa, quando affitti un immobile, quando allacci un impianto fotovoltaico alla rete o quando un tecnico deve intervenire sul quadro elettrico e ha bisogno di conoscere come è stato realizzato l’impianto.

In questa guida vediamo che cos’è la DiCo e che cosa certifica, chi può rilasciarla, quali documenti devono accompagnarla e quando è obbligatoria. Ci soffermiamo anche su uno dei casi più frequenti: quando la dichiarazione non si trova più o non è mai stata prodotta.

Prima di tutto, però, una precisazione. La terminologia che utilizziamo nell’uso comune “Certificazione dell’impianto elettrico” non è quella tecnica prevista dalla legge. I documenti previsti dalla normativa, infatti, sono due: la dichiarazione di conformità (DiCo) e la dichiarazione di rispondenza (DiRi).

Che cos’è la dichiarazione di conformità (DiCo)

La dichiarazione di conformità è prevista dall’articolo 7 del DM 22 gennaio 2008 n. 37, il decreto che disciplina la sicurezza degli impianti negli edifici.

Al termine dei lavori e dopo aver effettuato le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato.

Con la DiCo, l’impresa dichiara che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche di riferimento per quella tipologia di intervento. Per gli impianti elettrici, tra queste rientra in primo luogo la CEI 64-8, che disciplina aspetti come il dimensionamento dei cavi, le protezioni, la messa a terra, la separazione dei circuiti e il grado di protezione dei componenti.

La firma sulla DiCo rappresenta quindi una vera e propria assunzione di responsabilità da parte dell’impresa che ha realizzato l’impianto.

È utile chiarire anche che cosa la DiCo non è.

Non è un collaudo eseguito da un ente terzo, non è un certificato rilasciato da un soggetto esterno e non è un semplice attestato di qualità. È il documento con cui l’impresa installatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver realizzato l’impianto secondo quanto previsto dalla normativa.

Non riguarda solo l’impianto elettrico

Il DM 37/2008 non disciplina soltanto gli impianti elettrici. L’articolo 1 individua sette tipologie di impianti che rientrano nel suo campo di applicazione:

  • impianti elettrici e impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • impianti radiotelevisivi ed elettronici, come antenne, videocitofoni e allarmi;
  • impianti di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione;
  • impianti idrici e sanitari;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas;
  • impianti di sollevamento, come ascensori e montacarichi;
  • impianti di protezione antincendio.

Ognuna di queste tipologie ha la propria dichiarazione di conformità.

In caso di ristrutturazione, quando vengono coinvolti più impianti, le dichiarazioni possono quindi essere diverse. In questa guida ci concentriamo sulla DiCo dell’impianto elettrico.

Chi può rilasciare la dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità può essere rilasciata soltanto dall’impresa che ha eseguito i lavori, purché sia abilitata ai sensi dell’articolo 3 del DM 37/2008.

L’impresa deve essere iscritta al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane e possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto.

A firmare la dichiarazione è il titolare o il legale rappresentante dell’impresa.

Questo significa che:

  • il proprietario dell’immobile non può rilasciarla. Non esiste una forma di autocertificazione della conformità dell’impianto;
  • un tecnico che non ha eseguito i lavori non può firmare una DiCo per quell’impianto. Un professionista esterno può effettuare verifiche, misure e relazioni su un impianto esistente, ma per attestare la situazione di un impianto preesistente esiste uno specifico documento: la DiRi;
  • non esiste una dichiarazione di conformità “online”. Un impianto deve essere verificato sul posto da chi se ne assume la responsabilità.

Che cosa contiene la DiCo

Il modello della dichiarazione di conformità previsto dal decreto comprende cinque allegati:

  1. il progetto dell’impianto, nei casi in cui è obbligatorio;
  2. la relazione con la tipologia dei materiali impiegati;
  3. lo schema dell’impianto realizzato;
  4. il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, se esistono;
  5. la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Quando si riceve una dichiarazione di conformità, è quindi importante verificare che la documentazione sia completa.

Tra gli allegati, lo schema dell’impianto è particolarmente utile anche nel tempo: rappresenta una sorta di mappa dell’impianto e può rendere più semplici e sicuri gli interventi successivi.

Dove si trova il modello della DiCo

Il modello della dichiarazione di conformità può essere scaricato dal sito della Camera di Commercio o dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.

A compilarlo e firmarlo, però, è l’impresa installatrice, che lo fa sotto la propria responsabilità dopo aver eseguito i lavori e le verifiche previste.

L’impresa deposita la dichiarazione allo Sportello Unico per l’Edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, insieme al progetto quando previsto.

Una copia deve essere consegnata al distributore di energia entro 30 giorni dall’allacciamento, mentre una copia resta al committente.

Quando la dichiarazione di conformità è obbligatoria

La DiCo è richiesta quando si realizza un nuovo impianto o quando si interviene su un impianto esistente con lavori che rientrano tra quelli previsti dalla normativa.

In particolare, è necessaria:

  • quando si realizza un impianto nuovo;
  • quando si ristruttura o si rifà un impianto esistente;
  • quando si amplia o si trasforma un impianto, per esempio aggiungendo una nuova linea, un nuovo quadro o un nuovo circuito;
  • quando si esegue una manutenzione straordinaria.

Non è invece prevista una nuova dichiarazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di una presa, di un interruttore o di un corpo illuminante, oppure la riparazione di un componente guasto con uno equivalente.

Il caso del fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è a tutti gli effetti un impianto elettrico e rientra quindi nel campo di applicazione del DM 37/2008.

La relativa DiCo viene richiesta dal gestore di rete per completare la procedura di allacciamento e serve nelle pratiche GSE per l’accesso agli incentivi.

Per questo, quando realizziamo un impianto fotovoltaico, la parte documentale procede insieme a quella tecnica fin dalle prime fasi del progetto.

La dichiarazione di rispondenza (DiRi)

E se la dichiarazione di conformità non si trova?

Può succedere che l’immobile sia stato acquistato molti anni fa, che l’impresa che aveva eseguito i lavori non esista più oppure che i documenti siano andati persi. In altri casi, l’impianto può essere così datato che una dichiarazione di conformità non era ancora prevista.

Per queste situazioni il DM 37/2008 prevede uno strumento diverso: la dichiarazione di rispondenza, la cosiddetta DiRi.

Che cos’è la DiRi e in che cosa differisce dalla DiCo

La DiRi è prevista dall’articolo 7, comma 6 del DM 37/2008 e può sostituire la dichiarazione di conformità quando questa non è stata prodotta o non è più reperibile, nei casi previsti dalla normativa. La differenza principale rispetto alla DiCo riguarda innanzitutto chi la rilascia e quando viene rilasciata.

La DiCo viene rilasciata dall’impresa che ha eseguito i lavori, al termine dell’intervento e dopo le verifiche previste. Si basa quindi sui lavori appena realizzati e sulle relative verifiche di fine lavori. Il riferimento normativo è l’articolo 7, comma 1 del DM 37/2008.

La DiRi, invece, può essere rilasciata anche molti anni dopo la realizzazione dell’impianto. A firmarla è un tecnico terzo, che non ha eseguito i lavori, sulla base di un sopralluogo e di specifici accertamenti. Il suo riferimento normativo è l’articolo 7, comma 6 del DM 37/2008. C’è poi una differenza fondamentale che riguarda gli impianti a cui si applicano: la DiRi è prevista esclusivamente per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008.

Chi può rilasciare la dichiarazione di rispondenza

La DiRi può essere rilasciata da:

  • un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione;
  • oppure da un responsabile tecnico di un’impresa abilitata, in carica da almeno cinque anni, secondo l’interpretazione corrente e limitatamente agli impianti non soggetti all’obbligo di progetto.

In entrambi i casi, il decreto prevede che la dichiarazione venga resa “sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti”.

Richiede perciò un sopralluogo e le verifiche necessarie per accertare la situazione dell’impianto e consentire al professionista di assumersi personalmente la responsabilità di quanto dichiarato.

Per questo ha un costo e, ancora una volta, non può essere ottenuta online senza una verifica dell’impianto.

Quando è possibile richiedere la DiRi

La possibilità di ricorrere alla DiRi dipende dalla data di realizzazione dell’impianto.

Possiamo distinguere tre situazioni.

Impianto realizzato prima del 1990

Fino all’entrata in vigore della Legge 46/90, la dichiarazione di conformità non era prevista. Gli impianti realizzati in questo periodo nascono quindi senza questo documento.

In questi casi la strada può essere quella della dichiarazione di rispondenza, insieme a una valutazione dell’effettiva adeguatezza dell’impianto rispetto agli usi attuali.

Impianto realizzato tra il 1990 e il 26 marzo 2008

In questo periodo la dichiarazione di conformità era prevista.

Se la DiCo è andata persa e non è possibile recuperarla, si può ricorrere alla DiRi.

Impianto realizzato dal 27 marzo 2008 in poi

Con l’entrata in vigore del DM 37/2008, la dichiarazione di conformità è obbligatoria e la DiRi non è ammessa come documento sostitutivo.

Se la DiCo manca, non esiste quindi una dichiarazione alternativa che possa prenderne il posto. È necessario verificare l’impianto e, quando occorre, procedere con gli interventi di adeguamento, ottenendo una nuova dichiarazione di conformità relativa alle opere effettivamente eseguite.

Prima di tutto, prova a recuperare la DiCo

Prima di procedere con una DiRi, vale sempre la pena cercare la dichiarazione originale.

Le possibilità sono principalmente tre:

  1. rivolgersi allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune, dove le dichiarazioni vengono depositate;
  2. verificare presso la Camera di Commercio competente;
  3. contattare l’impresa che ha eseguito i lavori, se è ancora attiva, poiché è tenuta a conservare copia della documentazione.

Se la dichiarazione viene recuperata, il problema è risolto senza dover procedere con ulteriori verifiche. Se invece non si trova, la ricerca effettuata sarà comunque il primo passo per capire come intervenire.

Vendere o affittare casa senza la dichiarazione di conformità

Nelle compravendite immobiliari, la documentazione relativa agli impianti fa parte del corredo dell’immobile.

Il notaio può richiederla e la parte acquirente può volerla verificare. La sua assenza può quindi diventare oggetto di valutazione e trattativa e, a seconda dei casi, tradursi in una richiesta di adeguamento a carico del venditore, in una riduzione del prezzo o in un rinvio del rogito fino a quando la situazione non viene chiarita.

Anche per una locazione, conoscere lo stato dell’impianto e avere una documentazione corretta è importante per la sicurezza dell’immobile e per le responsabilità di chi lo mette a disposizione.

Un impianto documentato è, prima di tutto, un impianto di cui si conosce la storia e lo stato.

Aziende, locali commerciali e PA: cosa cambia

Quando si parla di un’attività, di un capannone, di un ufficio o di un edificio pubblico, il quadro può diventare più articolato.

Il DM 37/2008 prevede che, oltre determinate soglie, l’impianto debba essere progettato da un professionista iscritto all’albo, e non semplicemente realizzato da un’impresa abilitata.

Per gli impianti elettrici, tra le soglie previste rientrano, fra l’altro, la potenza impegnata superiore a 6 kW e le unità immobiliari con superficie superiore a 400 metri quadrati, oltre ai casi specifici previsti per immobili destinati ad attività produttive, commerciali e del terziario.

Quando il progetto è obbligatorio, questo diventa uno degli allegati della dichiarazione di conformità.

C’è poi un altro aspetto da considerare.

Il DPR 462/01 prevede la verifica periodica degli impianti di messa a terra da parte di organismi abilitati, con cadenze diverse in funzione del tipo di ambiente.

La dichiarazione di conformità e le verifiche periodiche rispondono quindi a esigenze diverse: avere la DiCo non esonera dalle verifiche previste dalla normativa e, allo stesso modo, una verifica periodica non sostituisce la dichiarazione di conformità.

Il condominio

Anche le parti comuni di un condominio hanno il proprio impianto e la relativa documentazione, distinta da quella delle singole unità immobiliari.

È un aspetto che può passare in secondo piano quando si acquista un appartamento, ma che rientra nella documentazione che l’amministratore dovrebbe poter mettere a disposizione.

Su questo terreno, la conoscenza dell’impianto è il punto di partenza per qualsiasi intervento successivo.

Quanto costa verificare e documentare un impianto elettrico esistente

Non esiste un prezzo di listino, perché non esiste un lavoro standard.

Il costo dipende da diversi fattori:

  • la dimensione e la complessità dell’impianto: un bilocale e un capannone richiedono attività molto diverse;
  • l’epoca di realizzazione, che determina il quadro normativo di riferimento e le possibili criticità;
  • la documentazione disponibile: una dichiarazione parziale, uno schema o il progetto originale possono ridurre il lavoro necessario;
  • l’accessibilità di quadri e canalizzazioni, quindi la possibilità di effettuare le verifiche senza opere invasive;
  • le verifiche strumentali necessarie;
  • le eventuali opere di adeguamento che possono emergere dal sopralluogo.

Quest’ultimo aspetto può incidere in modo significativo sul costo complessivo: in quel caso non si tratta più soltanto di documentare un impianto, ma di intervenire per renderlo adeguato alle esigenze attuali.

Perché il sopralluogo viene prima del preventivo

Un impianto elettrico non si può valutare correttamente al telefono.

Prima di stabilire che cosa serve fare e quanto può costare, è necessario conoscere l’impianto: vedere come è stato realizzato, verificare la documentazione disponibile e individuare eventuali criticità.

È il motivo per cui partiamo dal sopralluogo.

A volte la mancanza della dichiarazione di conformità è il problema più evidente, ma non quello più importante. Durante una verifica possono emergere, per esempio, una protezione assente, una messa a terra da controllare o un quadro non più adeguato ai consumi attuali.

Conoscere queste condizioni permette di intervenire con maggiore consapevolezza e di progettare eventuali lavori in modo corretto.


Un impianto documentato correttamente, nella grande maggioranza dei casi, è anche un impianto sicuro. Quando la documentazione manca, il problema quasi mai è solo la documentazione. È l’occasione buona per guardare davvero come sta l’impianto che alimenta la tua casa o la tua attività.

Contattaci per prenotare un sopralluogo con i nostri tecnici.

    Domande frequenti

    La dichiarazione di conformità ha una scadenza?
    No, la dichiarazione di conformità non scade. Resta valida finché l’impianto non viene modificato. Dopo un ampliamento, una trasformazione o una manutenzione straordinaria serve una nuova dichiarazione relativa alle opere eseguite, che si aggiunge a quella esistente.

    Ho perso la dichiarazione di conformità: come la recupero?
    Prima verifica se è depositata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune o in Camera di Commercio, e se ne ha copia l’impresa che eseguì i lavori. Se non si trova e l’impianto è anteriore al 27 marzo 2008, la strada è la dichiarazione di rispondenza.

    Chi firma la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico?
    La firma il titolare o il legale rappresentante dell’impresa installatrice che ha eseguito i lavori, purché abilitata ai sensi dell’articolo 3 del DM 37/2008 e in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto.

    Posso fare da solo la dichiarazione di conformità del mio impianto?
    No, in nessun caso. La dichiarazione può essere rilasciata soltanto dall’impresa abilitata che ha eseguito i lavori. Non esiste una forma di autocertificazione della conformità di un impianto da parte del proprietario.

    Che differenza c’è fra DiCo e DiRi?
    La DiCo la rilascia l’impresa che ha eseguito i lavori, al termine dei lavori. La DiRi la rilascia un tecnico terzo qualificato, dopo un sopralluogo, e solo per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 la cui dichiarazione di conformità sia andata persa o non sia mai stata prodotta.

    La dichiarazione di conformità serve anche per il fotovoltaico?
    Sì. Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico a tutti gli effetti: la dichiarazione di conformità viene richiesta dal gestore di rete per l’allacciamento e serve nelle pratiche GSE per l’accesso agli incentivi. Senza, l’impianto non entra in esercizio.

    Quanto costa certificare un impianto elettrico esistente?
    Non esiste un prezzo standard: dipende da dimensione e complessità dell’impianto, epoca di realizzazione, documentazione già disponibile e verifiche necessarie. La cifra si può dare solo dopo un sopralluogo, perché è lì che si capisce se serve solo documentare o anche adeguare.

    Serve la dichiarazione di conformità per affittare casa?
    La documentazione degli impianti riguarda la sicurezza dell’alloggio che si consegna e le responsabilità di chi lo mette a disposizione. Nella prassi viene richiesta perciò sarebbe opportuno verificarne la disponibilità prima di stipulare il contratto.